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Dichiarazione gasivore - chiarimento su possesso ISO 5001 o diagnosi energetica

 

Con riferimento alle disposizioni attuative della disciplina delle aziende a forte consumo di gas, e a seguito di alcune segnalazioni, Confindustria nazionale ha approfondito con le Istituzioni competenti il tema del possesso di certificazione ISO 50001 o diagnosi energetica da parte delle aziende gasivore che si iscrivono al portale presso la CSEA.

Nello specifico, ai sensi della DELIBERA 541 dell’ARERA, tutte le imprese a forte consumo di gas naturale, dovranno dichiarare di essere titolari o di certificazione ISO 50001 (con indicazione della data di validità e dell’organismo accreditato che ha rilasciato la certificazione), oppure di una o più diagnosi energetiche in conformità all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicate all’ENEA e in corso di validità con indicazione del numero di protocollo e data della ricevuta rilasciata dal portale ENEA “Audit102” per i siti produttivi selezionati con il metodo di clusterizzazione comunicato ad ENEA.

 Tale disposizione riprende quanto già stabilito dall’articolo 8, commi 1 e 5, del decreto legislativo 541/2021 che prevede che siano ammesse alle agevolazioni le imprese che, al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolarità di diagnosi energetica).

 La previsione del DM, secondo la quale in sede di prima applicazione le imprese beneficiarie possono accedere alla misura assumendosi l’impegno ad ottemperare ai suddetti obblighi nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio, non viene ripresa dalla Delibera poiché, come noto, la misura agevolativa non è partita nel 2022 per via delle misure contingenti di abbattimento del costo della bolletta previste dai DL susseguitesi nel corso di questi mesi, e dunque si è ritenuto che la partenza della misura gasivore, con l’apertura del portale un anno dopo la previsione originaria non debba più considerarsi come “in sede di prima applicazione”.

È stata dunque confermata la necessità che le aziende che fanno richiesta di iscrizione al portale gasivore (aperto dal 30/11/2022 al 16/01/2023) siano in possesso di uno dei due elementi di cui sopra che attestino l’adozione di misure per l’uso efficiente dell’energia.


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