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Emergenza Covid19 – Differimento dei termini temporali per gli adempimenti abientali AIA e AUA

 

Successivamente alla entrata in vigore del DL n. 18/ 2020 (art. 103) la Giunta regionale Toscana ha emanato la delibera n. 434 del 30 marzo 2020 per fornire indicazioni operative relativamente alla sospensione dei termini dei procedimenti e al differimento dei termini temporali per gli adempimenti previsti nelle autorizzazioni AUA, AIA e nelle altre autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

La delibera regionale prende atto della disposizione di carattere nazionale ovvero che

per il periodo intercorrente dal 23 febbraio al 15 aprile 2020 vi è la sospensione per tutti i termini codificati dalla normativa - sia di natura ordinatoria che perentoria, finali ed esecutivi - previsti nei procedimenti amministrativi di autorizzazione ambientale che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Inoltre, è prorogata al 15 giugno 2020 la validità di tutte le autorizzazioni e concessioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

Le date indicate nei paragrafi precedenti sono automaticamente rimodulate in caso di successivi provvedimenti nazionali di rimodulazione delle predette scadenze.

La Delibera regionale entra poi nel merito dei Provvedimenti ambientali regionali, (scadenze previste nelle AIA e AUA e nelle altre autorizzazioni di competenza regionale) disciplinando le varie fattispecie nel periodo dal 23-02-2020 fino al termine delle misure restrittive.

Nel caso di impossibilità a effettuare alcuni degli autocontrolli stabiliti nelle autorizzazioni durante il periodo in cui si applicano le misure restrittive introdotte dai provvedimenti nazionali, l’azienda dovrà comunicare tale circostanza ai settori regionali competenti e ai competenti dipartimenti ARPAT, anche per le vie brevi (e-mail), se non risulta possibile tramite PEC, fornendo adeguata motivazione.

Tali autocontrolli dovranno essere effettuati successivamente al termine dell’efficacia delle misure restrittive per il COVID-2019 o in data precedente se possibile, garantendo comunque la manutenzione necessaria al corretto funzionamento degli impianti e in modo tale che il numero annuale di autocontrolli, rapportato ai mesi di effettivo esercizio dell'installazione, sia rispettato senza necessità di apportare modifiche all’autorizzazione.

Se nell’atto autorizzativo sono previste:

 e qualora si verifichino circostanze legate all’emergenza in atto che impediscono all’azienda il rispetto dei termini, il gestore ne dà comunicazione al settore regionale competente, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando la nuova data presunta entro la quale ritiene possibile adempiere.

Tali comunicazioni, sono accolte dagli uffici, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità di una proroga. Per agevolare tali comunicazioni sarà possibile l’invio, oltre che con le modalità telematiche ordinariamente previste (PEC), anche tramite mail ai settori regionali competenti.  Per tali comunicazioni non è dovuta alcuna tariffa istruttoria.

Laddove sia stata fissata una data per la presentazione della documentazione ai fini del riesame dell'AIA, in base ai calendari regionali (ad esempio decreto n.16905 del 25/10/2018) o da comunicazioni dei settori regionali competenti, e la data ricada nel periodo in cui valgono le misure restrittive e si verifichino circostanze che impediscono all’azienda il rispetto dei termini previsti, il gestore ne dà comunicazione ai settori regionali competenti, preferibilmente entro una settimana dalla scadenza, indicando una nuova data entro la quale si ritiene sarà possibile presentare la documentazione prevista.

Il termine per la presentazione della documentazione citata si intende prorogato alla nuova data comunicata dal gestore, previa verifica dei motivi che hanno determinato la necessità della proroga. In caso di riesame con valenza di rinnovo, il titolo abilitativo in scadenza tra il 31 gennaio ed il 15 aprile, conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 ai sensi dell'art. 103 comma 2 del DL n. 18/2020.

La Delibera regionale n. 434, fatte salve le procedure descritte, fissa comunque alcuni termini temporali massimi per l'attuazione degli adempimenti in parola, facendoli decorrere dalla data di cessazione dell’efficacia delle limitazioni disposte con i provvedimenti emergenziali e con eventuali successivi provvedimenti di conferma o proroga degli stessi e comunque tenendo conto della situazione dell'impianto nel periodo di emergenza sanitaria:

a) nel caso di campionamenti (autocontrolli):

•60 gg in caso di fermo impianto;

•45 gg in caso di impianto a regime ridotto;

•30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio

b) nel caso di piani di miglioramento programmati, attivazione di impianti, tecnologie o misure gestionali:

•60 gg in caso di fermo impianto;

•45 gg in caso di impianto a regime ridotto;

•30 gg. In caso di impianto in pieno esercizio

c) nel caso di presentazione di documentazione legata a riesami, relazioni, elaborazione dati e report:

•60 gg in caso di impianto a regime ridotto o di fermo impianto;

•30 gg in caso di impianto in pieno esercizio; 4. di trasmettere copia del presente atto ad ARPAT e alle associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.


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