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Detassazione per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali

 

Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stata pubblicata la Circolare direttoriale n. 71852/16 concernente le Modalità di presentazione della comunicazione relativa agli investimenti ambientali oggetto di agevolazioni ai sensi dell’art. 6, comma 13, della L. 388/2000.

La L. 388/2000, articolo 6 - commi da 13 a 19 (sistema di detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese) reca disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa, istituendo un sistema di detassazione per le piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali.

Beneficiari e iniziative ammissibili

Piccole e medie imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 investimenti ambientali.

Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente con esclusione degli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge (comma 15 della L. 388/2000, articolo 6).

Agevolazione

La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi (comma 13 della L. 388/2000, articolo 6).

Procedure e termini

Le imprese, ai fini della fruizione delle agevolazioni di cui al comma 13, provvedono a rappresentare nel bilancio di esercizio gli investimenti ambientali realizzati (comma 16 della L. 388/2000, articolo 6).

Le imprese sono obbligate a comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dall’adempimento di cui sopra, l’avvenuta realizzazione degli investimenti ambientali (comma 17 della L. 388/2000, articolo 6).

Le imprese che hanno realizzato anteriormente alla data del 26 giugno 2012 (data di pubblicazione nella Gazzetta della Repubblica Italiana e di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83) gli investimenti ambientali di cui all’articolo 6, comma 13, della L. 388/2000, possono provvedere all’invio della precitata comunicazione esclusivamente attraverso modalità telematiche, sulla base del modello il cui facsimile è riportato nell’allegato alla circolare, come indicato sul sito del Ministero all’indirizzo www.mise.gov.it, nell’apposita sezione dedicata “Agevolazioni ambientali (L. 388/2000)”.

Ai fini del predetto invio, le imprese sono tenute alla compilazione di ciascun campo della pagina web https://agevolazioniambientali388.incentivialleimprese.gov.it, alla sottoscrizione mediante firma digitale della documentazione generata automaticamente dal sistema informatico, nonché al relativo upload per la successiva protocollazione e archiviazione digitale.

Si specifica che a partire dal 1° settembre 2016, sono accettate esclusivamente le comunicazioni inviate con la predetta modalità telematica: pertanto, a decorrere dalla medesima data, non potranno essere accettate le comunicazioni pervenute in forma cartacea ovvero mediante posta elettronica certificata.

Riferimenti normativi

- Circolare direttoriale n. 71852/16;

- L. n. 388/2000.


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